Art. 1.
1. E` istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o piu` decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, e` stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed e` conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la…