Art. 1
Principi generali dell'attivita' amministrativa
1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia, di imparzialita`, di pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario.
1 bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme…
Normativa
Fisco