Applicazione dell'imposta (1) (2)
[1] L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso
o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per
usucapione del diritto di proprieta' o di un diritto reale di
godimento sull'immobile.
[2] Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le
vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'art.
2932 del codice civile, i conferimenti in societa' di ogni tipo e le
assegnazioni ai soci,…
Normativa
Fisco