TITOLO III - RITENUTE ALLA FONTE
Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici
[1] I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle…
Normativa
Fisco, Lavoro