I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati in
ogni caso non oltre il 25 del mese, ferme restando le diverse
periodicita', l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali
sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed
assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I termini
unificati sono stabiliti con decreto dei Ministri delle finanze, del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro
novanta giorni…
Normativa
Fisco, Lavoro