[Le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di
lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro hanno privilegio generale sui
mobili. Il n. 4 dell'art. 2751 del codice civile e' abrogato.
I crediti di cui al precedente comma e i crediti per contributi
dovuti a istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli
sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione
obbligatoria per…
Normativa
Fisco, Lavoro