Art. 16.
Aliquote dell'imposta
L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.
L'aliquota e' ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34.
Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili…