Art. 1
Operazioni imponibili
L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
Nota di Redazione: Il seguente articolo e' stato modificato dall'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, articolo 1.