TITOLO VIII - Disposizioni varie
1. Le prestazioni di servizi comunque afferenti lo stazionamento o
il movimento di unita' da diporto nei porti o approdi turistici si
considerano operazioni imponibili a decorrere dall'1 gennaio 1989 e
ad esse e' applicabile l'aliquota del 19 per cento. Non si fa luogo
al rimborso dell'imposta versata, anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge, in misura superiore a quella
indicata nel presente articolo. Le rettifiche effettuate dagli
uffici,…
Normativa
Fisco, Lavoro