Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'art. 41, e' aggiunto il
seguente art. 41 sexies:
"Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle
costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per
parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni
venti metri cubi di costruzione".
Normativa
Condominio