Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo (1)
Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita` dello stato passivo, ne da` comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
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(1) N. Redaz. - Articolo sostituito art. 17 del D.L. 18.10.2012, n. 179, in vigore dal 20.10.2012, convertito, con modificazioni, in L. 17.12.2012, n. 221, a…
Normativa
Società, crisi_impresa, Codici e leggi complementari