Esenzioni fiscali ed onorari professionali
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000, nonche' i provvedimenti di cui all'articolo 44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla meta'.
E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Normativa
Fisco, Codici e leggi complementari