Art. 9
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e` devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e` reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e`…
Normativa
Fisco, Lavoro, Società, Codici e leggi complementari