Art. 21
Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati
1. Il Governo e` delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attivando gli istituti di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi…
Normativa
Lavoro, Società