Art. 30 (1)
(Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)
1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualita` delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicita`, efficacia, tempestivita` e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresi`, i principi di libera concorrenza, non discriminazione,…
Normativa
Codici e leggi complementari