Art. 3 (1)
Combustione illecita di rifiuti
1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e` inserito il seguente:
"Art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e` punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il…
Normativa
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