Art. 1122-bis. (1)
Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili
Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unita` immobiliari di proprieta` individuale,…
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari