Art. 1117-bis. (1)
Ambito di applicabilita`
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui piu` unita` immobiliari o piu` edifici ovvero piu` condominii di unita` immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
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(1) N. Redaz. - Articolo inserito dall'art. 2, della L. 11.12.2012, n. 220, in vigore dal 18.06.2013.
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari