Art. 37
Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei puo` proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei…
Normativa
Codici e leggi complementari