Art. 2
1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:
"Art. 1117-bis. - (Ambito di applicabilita`). - Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui piu` unita` immobiliari o piu` edifici ovvero piu` condominii di unita` immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
Art. 1117-ter. - (Modificazioni delle destinazioni d'uso). - Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti…
Normativa
Condominio, Codici e leggi complementari