Art. 25
Contrasto di interessi
1. A decorrere dal 1 luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 8 per cento (1) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalita` di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,…
Normativa
Fisco, Lavoro, Società