TITOLO II - Determinazione della legislazione applicabile
Articolo 11
Norme generali.
1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione e` determinata a norma del presente titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attivita` subordinata o di un'attivita` lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale…
Normativa
Lavoro