Titolo III
FORMAZIONE
Capo II
Condizione e formazione dei medici specialisti.
Articolo 20
1. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate negli allegati B e C, risponde ai seguenti requisiti:
a) presupporre il conferimento e validita` del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui all'art. 18;
b) insegnamento teorico e pratico;
c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorita` o enti competenti;
d)…
Normativa
Codici e leggi complementari