Titolo IV - MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI
Art. 13.
(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)
1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonche` per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilita` al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle…
Normativa
Codici e leggi complementari