Art. 20.
Contrasto alle frodi in materia di invalidita` civile
1. A decorrere dal 1 gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita` civile, cecita` civile, sordita` civile, handicap e disabilita` le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e` effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane,…
Normativa
Fisco, Lavoro