Art. 612-bis
Atti persecutori (1)
Salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, e` punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita` propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. (2)
La pena e`…
Normativa
Lavoro, Codici e leggi complementari