Art. 3.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attivita`, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonche` nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita` istituzionali alle attivita` degli organi con compiti in materia…
Normativa
Lavoro