Fatti di causa
1. La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo di accertamento della legittima percezione da parte di P.V. dell'anticipazione dell'indennità di mobilità.
Ha esposto che l'Inps ne aveva chiesto la restituzione sul presupposto che il ricorrente, nei 24 mesi successivi, si era rioccupato svolgendo lavoro in favore della Logistica ITC con rapporto a tempo determinato ed intermittente.
2. Avverso la sentenza ricorre l'Inps con un motivo.…