Rilevato che
1. R.P. adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Trani deducendo di avere lavorato dal 4 al 25 novembre 2005 alle dipendenze della P.M.P. Costruzioni di P.G. s.a.s., venendo poi licenziato verbalmente. Rivendicava nei confronti della datrice di lavoro il pagamento di differenze retributive e la reintegra nel posto di lavoro per nullità del licenziamento. Il giudice adito rigettava ogni domanda.
2. La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 3263/2015, accogliendo…