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Approvazione del Codice di procedura civile

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Approvazione del Codice di procedura civile

Capo V - DELL'OPPOSIZIONE DI TERZO

Un terzo puo' fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.

Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando e' l'effetto di dolo o collusione a loro danno.

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N. Redaz. - La Corte Costituzionale con sentenza 5-7 giugno 1984, n. 167, ha dichiarato l'illegittimita' del presente articolo, nella parte in cui non ammette…







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