Libro primo - Disposizioni generali - Titolo III - Delle parti e dei difensori - Capo III - Dei doveri delle parti e dei difensori
1. Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealta' e probita'.
2. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle Autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi.
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari