1. Per le cause tra soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. (1)
2. Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della societa' o del condominio, purche' la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
-----------
(1) N. Redaz. - Comma modificato dall'art. 31, della L. 11.12.2012, n. 220, in vigore dal 18.06.2013.
Formulazione…
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari