Titolo II - DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Capo I - DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e' punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. (1)
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il…
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Lavoro, Codici e leggi complementari