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Costituzione della Repubblica italiana (In vigore dall'1 gennaio 1948)

Normativa

Lavoro, Condominio, Codici e leggi complementari

Costituzione della Repubblica italiana (In vigore dall'1 gennaio 1948)

Il Governo non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessita' e d'urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilita', provvedimenti provvisori con
forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione
alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti
in legge entro sessanta giorni…









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