L'art. 180 del C.C.N.L. Turismo 20.2.2010 è sostituito dal seguente:
Art. 180 - Congedo parentale
(1) Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151,
a) si intende per congedo parentale l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore, nei primi dodici anni di vita del bambino; tale diritto è riconoscibile per ogni figlio nato e può essere esercitato da entrambi i genitori anche contemporaneamente per lo stesso bambino;
b) ciascun genitore ha diritto ad…