1. La lavoratrice madre e il padre lavoratore sono tenuti a presentare al datore di lavoro e all'Inps la documentazione prevista dal D. Lgs. n. 151/2001 per la fruizione del congedo di maternità e paternità. Per la documentazione che non è stata prodotta con modalità telematiche, il datore di lavoro rilascerà apposita ricevuta di conferma.
2. Il padre lavoratore dipendente, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 (cinque) mesi dalla nascita…