1. Ai livelli di inquadramento definiti all'art. 41, sono correlati i livelli retributivi delle tabelle del presente articolo.
2. Ai dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30 giugno 1994, delle categorie ex I, ex II, ex III, competono e vengono mantenuti i relativi superminimi come elemento della retribuzione, maturati al 31 dicembre 2005 e non riassorbibili.
3. Gli aumenti contrattuali previsti dal presente articolo saranno corrisposti a tutto il personale in servizio alla firma…