Art. 67. (1)
Ogni condomino puo` intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono piu` di venti, il delegato non puo` rappresentare piu` di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Qualora un'unita` immobiliare appartenga in proprieta` indivisa a piu` persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che e` designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.
Nei casi di cui…
Normativa
Lavoro, Società, Condominio, Codici e leggi complementari