1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si e' verificato.
2. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. (1)
3. In ogni caso, se il fatto e' considerato dalla legge come reato e per il reato e' stabilita una prescrizione piu' lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato e' estinto per causa diversa dalla…
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari