1. Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime. (1)
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(1) N. Redaz. - Comma modificato dall'art. 23-quater del D.L.gs. 07.03.2005, n. 82, introdotto dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 30.12.2010, n. 235, in vigore dal…
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