(Atto di fusione) (1)
La fusione deve risultare da atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della societa' incorporante.
Il deposito relativo alla societa' risultante dalla fusione…
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari