(Quote di partecipazione) (1)
Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni ne' costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. (2)
Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
Resta salva la possibilita' che l'atto…
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari