1. Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.
2. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.
3. Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a…
Normativa
Fisco, Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari