1. Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli art. 1223, 1226 e 1227.
2. Il lucro cessante e' valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari