1. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione puo' essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
2. Se nel corso dell'opera si manifestano difficolta' di esecuzione derivanti da cause…
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari