1. I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresi' pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.
2. Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore e' sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario.
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari