1. Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative (1) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.
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(1) N. Redaz. - Il D.Lgs.Lgt. 23.11.44, n. 369 ha soppresso l'ordinamento corporativo per cui le disposizioni che richiamano le norme corporative sono da ritenersi abrogate.
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari