1. Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilita' del cedente e' senza effetto.
2. Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata…
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari