Art. 1136. (1)
Costituzione dell'assemblea e validita` delle deliberazioni
L'assemblea in prima convocazione e` regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta` del valore dell'edificio.
Se l'assemblea in prima convocazione non puo` deliberare per…
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari