1. Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, puo' essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
2. Nello stesso modo l'amministrazione puo' essere delegata ad uno o piu' partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari